Per le EROGAZIONI LIBERALI A ONLUS
nel periodo d’imposta successivo al 31/12/2014

PERSONE FISICHE

  • DETRAIBILI PER EROGAZIONI IN DENARO ART. 15, Co. 1.1, DPR 917/86
    Possono essere detratti dall’imposta lorda nella misura del 26% dell’importo donato per un importo di erogazione non superiore a € 30.000,00 annui
  • DEDUZIONE PER EROGAZIONI IN DENARO O NATURA ART. 14, DL 35/05 come convertito da L 80/05
    Le erogazioni in denaro o in natura si possono dedurre per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 € annui.

SOGGETTI IRES

  • DEDUZIONE PER EROGAZIONI IN DENARO ART. 100 Co. 2, lett h, DPR 917/86
    Le erogazioni possono essere dedotte per un importo non superiore a € 30.000,00 o  nel limite del 2% del reddito d’impresa annuo dichiarato.
  • DEDUZIONE PER EROGAZIONI IN DENARO O NATURA Art. 14 DL 35/05 come da L 80/05
    Le erogazioni in denaro o in natura si possono dedurre per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 € annui.
  • DEDUZIONE PER EROGAZIONI IN DENARO ART. 1 Co. 353 L. 266/2005
    Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca scientifica, a titolo di contributo o liberalità

 

Per le EROGAZIONI LIBERALI A ONLUS

PERSONE FISICHE

  • DETRAIBILI PER EROGAZIONI IN DENARO ART. 15, Co. 1.1, DPR 917/86
    Possono essere detratti dall’imposta lorda nella misura del 26% dell’importo donato fino a per un importo di erogazione non superiore a €2.065,83 annui
  • DEDUZIONE PER EROGAZIONI IN DENARO O NATURA ART. 14, DL 35/05 come convertito da L 80/05
    La erogazioni in denaro o in natura si possono dedurre per un importo non superiorea al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 € annui.

SOGGETTI IRES

  1. DEDUZIONE PER EROGAZIONI IN DENARO ART. 100 Co. 2, lett h, DPR 917/86
    Le erogazioni possono essere dedotte per un importo non superiore a € 2.065,83 o nel limite del 2% del reddito d’impresa annuo dichiarato
  2. DEDUZIONE PER EROGAZIONI IN DENARO O NATURA Art. 14 DL 35/05 come da L 80/05
    Le erogazioni in denaro o in natura si possono dedurre per un importo non superiorea al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 € annui

DEDUZIONE PER EROGAZIONI IN DENARO ART. 1 Co. 353 L. 266/2005
Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca scientifica, a titolo di contributo o liberalità essendo la Fondazione Comitato Otto Febbraio iscritta nell’elenco dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dall’art. 1 Co. 353 del 23 dicembre 2005, n. 266

 

Modalità di Erogazione: Le erogazioni devono essere effettuate (pena l’inefficacia) mediante banca o posta, o altri sistemi di pagamento tracciabili (assegni bancari e circolari, carte di debito, di credito e prepagate).