STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "COMITATO OTTO FEBBRAIO" - ETS

 

Art. 1 Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata "COMITATO OTTO FEBBRAIO - ETS". Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell’ambito del più vasto genere delle fondazioni disciplinato dal Codice Civile, dal Decreto Legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore") e dalle leggi collegate.
La Fondazione è apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro e non può, in alcuna forma, distribuire utili e/o avanzi di gestione, né riserve, fondi o capitale.
La Fondazione opera sull’intero territorio nazionale e comunitario ed ha durata illimitata. L’acronimo ETS o la locuzione “Ente del Terzo Settore” potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Fondazione è apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro e non può, in alcuna forma, distribuire utili e/o avanzi di gestione, né riserve, fondi o capitale.

La Fondazione opera sull’intero territorio nazionale e comunitario ed ha durata illimitata.

La denominazione della Fondazione “COMITATO OTTO FEBBRAIO” ed ogni suo segno distintivo, verranno riportati in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico e/o utilizzata per lo svolgimento delle attività.

 

Art. 2 Sede legale, delegazioni ed uffici

La Fondazione ha sede legale in Padova, Palazzo del Bo, via VIII Febbraio n. 2, presso gli uffici del Tribunato degli Studenti o, previa delibera del Comitato di Gestione, nei diversi uffici che verranno messi a disposizione della Fondazione, all’interno del Palazzo del Bo, dall’Università di Padova.

La Fondazione, con delibera del Consiglio di Gestione, potrà istituire sedi secondarie, delegazioni ed uffici, sia in Italia che all’estero, per svolgere attività accessorie e strumentali rispetto alle attività ed alle finalità della Fondazione.

 

Art. 3 Scopi

La Fondazione persegue, senza fini di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico e culturale e delle tradizioni della Goliardia patavina ed italiana, nonché all’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e/o ricreative volte a salvaguardare, valorizzare e promuovere tale patrimonio storico e culturale. In particolar modo (senza intento limitativo), la Fondazione ha lo scopo di:

i) raccogliere, acquisire, unificare, preservare, digitalizzare, proteggere, valorizzare e divulgare il consistente patrimonio storico, culturale, archivistico, documentale, fotografico, musicale e tradizionale della Goliardia patavina (e, più in generale, della Goliardia italiana, di cui le istituzioni goliardiche patavine rappresentano la più antica ed autorevole espressione), rendendolo accessibile e fruibile al pubblico;

ii) tutelare, conservare e valorizzare in collaborazione con il Tribunato degli Studenti le memorie, i valori e le tradizioni goliardiche e studentesche patavine, nonché i luoghi storici di ritrovo della Goliardia patavina, primi tra tutti il Tribunato degli Studenti ed il Bar del Bo, da sempre storici ritrovi della Goliardia patavina, ed il patrimonio artistico e culturale della Goliardia ivi custodito. Sarà quindi obiettivo primario della Fondazione garantire che il Tribunato degli Studenti ed il Bar del Bo mantengano inalterata negli anni a venire la loro funzione di catalizzatori della Goliardia patavina ed italiana e di depositari delle sue tradizioni, assicurandone la conservazione, la trasmissione e la accessibilità alle future generazioni;

iii) restituire al Palazzo del Bo il ruolo e la funzione di centro vivo e cuore pulsante della vita Goliardica ed universitaria patavina;

iv) mantenere vivo e rafforzare – in collaborazione con il Tribunato degli Studenti e con le autorità universitarie e cittadine lo speciale legame che da sempre lega la città di Padova ed i suoi abitanti alla Goliardia e alle tradizioni studentesche universitarie;

v) promuovere attività di ricerca, studio e divulgazione scientifica aventi per oggetto la storia e le tradizioni della Goliardia patavina ed italiana, rendendo accessibili i propri archivi ed il proprio patrimonio documentale a quanti siano interessati ad esaminarli per fini di ricerca;

vi) collaborare con il Tribunato degli Studenti (in continuità con il ruolo storico da sempre svolto dal Comitato Otto Febbraio) nell’organizzazione delle celebrazioni della ricorrenza dell’8 febbraio e della festa delle matricole;

vii) farsi promotrice in vista della celebrazione, nel 2022, degli 800 anni dalla nascita dell’Università di Padova ed in collaborazione con l’Università di Padova di una serie di eventi volti a celebrare la storia e le tradizioni della Goliardia patavina ed italiana, dalle sue origini ad oggi;

viii) organizzare mostre (anche permanenti), esposizioni ed eventi culturali ed artistici relativi alla storia ed alle tradizioni della Goliardia patavina e italiana;

ix) acquisire e tutelare opere d’arte legate alla storia della Goliardia patavina ed italiana;

x) ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare progetti ed eventi, di qualsiasi genere, riguardanti fatti, beni, espressioni culturali e sociali attinenti e/o relativi al patrimonio culturale espressione della Goliardia patavina ed italiana;

xi) sviluppare relazioni, progetti ed interscambi culturali con omologhe fondazioni pubbliche e private ed associazioni universitarie e studentesche, sia italiane che europee, al fine di rivitalizzare i vincoli storici e culturali che da sempre legano lo Studio di Padova alle diverse Nationes di Scholari e professori provenienti da tutta Europa che hanno contribuito nei secoli alla grandezza ed allo sviluppo dell’Ateneo patavino.

 

Art. 4 Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 3, la Fondazione - nei limiti consentiti dal presente Statuto e dalla legge - potrà svolgere anche attività secondarie, connesse e/o strumentali al perseguimento dei propri scopi istituzionali, tra cui:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui senza l’esclusione di altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione, in uso o comodato, o l’acquisto di diritti reali su immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerati opportuni ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui la Fondazione sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, detenuti o gestiti, a qualunque titolo dalla Fondazione;

c) stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento in gestione di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione, anche concorrendo – ove lo ritenga opportuno alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) istituire ed erogare premi e borse di studio;

f) promuovere ed organizzare spettacoli, mostre, seminari, convegni, manifestazioni e/o incontri, comunque connessi agli scopi della Fondazione o finalizzati al loro raggiungimento;

g) svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative;

h) svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali (e senza inficiare la natura non lucrativa e non commerciale della Fondazione), ed eventualmente anche per il tramite di altri enti all’uopo costituiti, attività di carattere commerciale, anche nel settore dell’editoria (nei limiti delle leggi vigenti in materia), della multimedialità, del merchandising e degli audiovisivi in genere;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione.

 

Art. 5 Vigilanza

Le autorità competenti vigilano sull’attività della Fondazione ai sensi dell’art. 25 del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

 

Art. 6 Patrimonio e fondo di dotazione

Il Patrimonio della Fondazione è composto:

i) dal fondo di dotazione, indisponibile e vincolato a favore dei terzi, costituito:

  • dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, espressamente effettuati a tale titolo dai Fondatori Promotori originari all’atto della costituzione
  • dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, espressamente effettuati a tale titolo successivamente alla costituzione della Fondazione, dai Fondatori Promotori, dai Fondatori, dai Partecipanti e dai Sostenitori o da terzi;
  • da eventuali rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Indirizzo, vengano destinate ad incrementare il fondo di dotazione e/o da elargizioni fatte da terzi con espressa destinazione ad incremento del fondo di dotazione;

ii) dal fondo di gestione di cui all’art. 7;

iii) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

iv) da contributi attribuiti alla Fondazione dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.

 

Art. 7 Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

i) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

ii) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

iii) da eventuali altri contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici senza espressa destinazione al patrimonio;

iv) dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori Promotori, dei Fondatori, dei Partecipanti e dei Sostenitori;

v) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

 

Art. 8 Esercizio finanziario

8.1) L’esercizio finanziario ha inizio con il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno. Entro tale termine il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio economico di previsione per l’esercizio successivo. Qualora il bilancio economico di previsione non venga approvato nel termine previsto, sarà ammessa la gestione provvisoria per un massimo di due mesi. La gestione provvisoria terminerà con l’approvazione del bilancio provvisorio. Entro il 30 aprile successivo il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio consuntivo dell’esercizio decorso. Entrambi sono predisposti dal Consiglio di Gestione.

Qualora motivate e documentate cause ostative non dipendenti dalla Fondazione lo richiedano, l’approvazione del bilancio di esercizio può avvenire successivamente, entro il 30 giugno. Almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione convocata per la sua approvazione, il bilancio è messo a disposizione del Revisore dei conti.

8.2) Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori Promotori ed i Fondatori. Il bilancio di esercizio deve essere accompagnato dalla relazione sull’andamento della gestione sociale e dalla relazione del Revisore.

8.3) Il bilancio della Fondazione dovrà essere redatto in conformità con le leggi applicabili.

8.4) Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o dai membri del Consiglio di Gestione non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati. Tali limiti saranno ridotti ad un dodicesimo in caso di esercizio provvisorio, salvo spese non frazionabili e importi imposti per legge.

 

Art. 9 Utili e riserve

9.1) Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano delle eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.

9.2) E’ vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

 

Art. 10 Membri della Fondazione

10.1) Fondatori Promotori

10.1.1) Sono di diritto Fondatori Promotori originari della Fondazione i componenti del “Comitato Promotore della costituenda Fondazione Otto Febbraio” elencati nell’atto costitutivo della Fondazione.

10.1.2) In aggiunta ai precedenti, saranno di diritto ammessi come Fondatori Promotori della Fondazione – successivamente alla costituzione della Fondazione e previa delibera del Consiglio di Gestione da assumersi obbligatoriamente alla prima seduta utile dello stesso – tutti i Principi ed i Senatori del Bo (cioè gli ex membri dei Tribunati degli Studenti succedutisi negli anni), i Maestri della Polifonica Vitaliano Lenguazza, i Goliardi di chiara fama ed i sostenitori che, al momento della costituzione della Fondazione, risultino aver versato in favore del Comitato Promotore di cui sopra un contributo non inferiore ad Euro 100 (cento) pro capite a titolo di contribuzione alla costituzione della Fondazione.

10.1.3) L’elenco degli aventi diritto ad essere ammessi quali Fondatori Promotori della Fondazione verrà reso pubblico dal Consiglio di Gestione entro 3 (tre) giorni dalla data di costituzione della Fondazione e la relativa delibera di ammissione dei nuovi Fondatori Promotori dovrà essere obbligatoriamente assunta dal Consiglio di Gestione – senza alcuna discrezionalità entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla costituzione della Fondazione stessa.

10.2) Fondatori

10.2.1) Successivamente alla costituzione della Fondazione, avranno diritto ad essere ammessi come Fondatori (ma non come “Fondatori Promotori”) della Fondazione, subordinatamente all’effettuazione di un contributo in favore della Fondazione non inferiore ad Euro 100 (cento) pro capite:

i) tutti i futuri Principi e Senatori del Bo, man mano che diverranno tali a seguito dell’esaurimento del loro mandato quali membri del Tribunato degli Studenti, e purché ne facciano richiesta alla Fondazione entro 12 (dodici) mesi da tale termine previa delibera del Consiglio di Gestione da assumersi obbligatoriamente alla prima seduta utile dello stesso; e

ii) Partecipanti, Sostenitori e/o terzi (tanto persone fisiche quanto persone giuridiche) che – per particolari meriti nei confronti della Fondazione vengano riconosciuti come Fondatori con delibera assunta a maggioranza assoluta dal Consiglio di Gestione, previo parere favorevole espresso dal Consiglio di Indirizzo.

10.2.2) Successivamente alla costituzione della Fondazione, avranno inoltre diritto ad essere ammessi come Fondatori (ma non come “Fondatori Promotori”) della Fondazione, subordinatamente all’effettuazione di un contributo in favore della Fondazione non inferiore ad Euro 250 (duecentocinquanta) pro capite, tutti i Principi ed i Senatori del Bo che:

i) fossero già tali alla data di costituzione della Fondazione, ma non figurino nell’elenco dei Fondatori Promotori di cui all’art. 10.1.3; o

ii) siano divenuti tali successivamente alla costituzione della Fondazione, ma non abbiano provveduto a richiedere l’ammissione come Fondatori e ad effettuare il versamento previsto dall’art. 10.2.1 che precede entro il termine di 12 (dodici) mesi previsto dall’art. 10.2.1 (i).

10.2.3) In casi eccezionali, il Consiglio di Gestione con delibera motivata assunta all’unanimità, previo parere favorevole espresso dal Consiglio di Indirizzo sarà legittimato ad ammettere nuovi Fondatori esonerandoli dal requisito del versamento del contributo minimo previsto dagli artt. 10.2.1 e/o 2.2.

10.3) Partecipanti – Impregiudicato quanto disposto all’art. 10.2.3, sono Partecipanti alla Fondazione – previa delibera da parte del Consiglio di Gestione da assumersi con cadenza semestrale, l’ultimo giorno di ciascun semestre tutti coloro (siano essi persone fisiche o persone giuridiche) che:

i) pur rientrando nelle categorie dei Principi e/o Senatori del Bo e/o Maestri della Polifonica Vitaliano Lenguazza, abbiano effettuato in favore del Comitato promotore e/o della Fondazione una contribuzione inferiore a quella rispettivamente prevista dagli artt. 10.2.1 (i) e 10.2.2 ma superiore ad Euro 50 (cinquanta), o la diversa somma eventualmente stabilita all’inizio di ciascun anno dal Consiglio di Gestione; o

ii) pur non rientrando nelle categorie dei Promotori Fondatori e/o dei Fondatori, sostengano spontaneamente le attività della Fondazione effettuando donazioni in favore della stessa per un importo non inferiore ad Euro 50 (cinquanta), o la diversa somma eventualmente stabilita all’inizio di ciascun anno dal Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Indirizzo, ai sensi dell’art. 13.3 (iv), potrà subordinare la permanenza in capo ai membri della Fondazione della qualifica di Partecipante al versamento da parte degli stessi di un contributo annuo in favore del fondo di gestione di importo comunque non superiore ad Euro 5 (cinque)/anno.

10.4) Sostenitori – Sono Sostenitori della Fondazione tutti coloro (siano essi persone fisiche o persone giuridiche) che abbiano effettuato una donazione in favore della Fondazione di importo inferiore ad Euro 50 (cinquanta) e superiore ad Euro 20 (venti) o la diversa somma eventualmente stabilita all’inizio di ciascun anno dal Consiglio di Gestione.

10.5) Prerogative di Partecipanti e Sostenitori – I Partecipanti avranno il diritto di partecipare alla Consulta plenaria della Fondazione.

La qualifica di Partecipante e/o Sostenitore, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, darà inoltre diritto ad accedere (e a consultare) – previo appuntamento gli archivi e la documentazione della Fondazione, a partecipare alle iniziative di qualsiasi genere (purché non riservate ai soli Fondatori Promotori e Fondatori) organizzate dalla Fondazione, nonché ad esaminare i libri sociali della Fondazione, dandone preventiva comunicazione scritta alla Fondazione con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

10.6) I nominativi di tutti i membri della Fondazione (Fondatori Promotori, Fondatori, Partecipanti e Sostenitori) sono iscritti in apposito registro, da tenersi a cura della Fondazione, sotto la responsabilità del suo Presidente.

Nel registro sono annotati, oltre al nome ed al cognome, anche l’indirizzo, il numero di cellulare e l’indirizzo email di ciascun membro della Fondazione.

È obbligo di tutti i membri della Fondazione comunicare tempestivamente alla Fondazione, per iscritto, eventuali modifiche degli indirizzi o recapiti inizialmente comunicati ai fini dell’annotazione nel registro.

Tutte le comunicazioni inoltrate dalla Fondazione e/o dai suoi organi a un membro della Fondazione all’indirizzo e/o ad uno dei recapiti dallo stesso comunicati ed annotati nel registro di cui sopra, si intendono validamente effettuate, ricevute ed andate a buon fine.

 

Art. 11 Esclusione e recesso

11.1) In caso di grave inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto e/o di condotta incompatibile con i valori e gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione, il Consiglio di Gestione della Fondazione, integrato dal Collegio dei Probiviri di cui all’art. 19, decide l’esclusione dalla Fondazione:

i) di Fondatori Promotori: con il voto favorevole dei 3/4 dei componenti, previa delibera favorevole del Consiglio di Indirizzo con una maggioranza dei 4/5 dei suoi componenti;

ii) di Fondatori: con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, previa delibera favorevole del Consiglio di Indirizzo.

11.2) Nelle medesime ipotesi di cui all’art. 11.1, il Consiglio di Gestione della Fondazione decide, con il voto favorevole della maggioranza dei propri membri, l’esclusione dalla Fondazione di Partecipanti e/o Sostenitori.

11.3) Nel caso di membri che siano enti e/o persone giuridiche, l’esclusione di cui agli artt. 11.1 e 11.2 che precedono ha automaticamente luogo anche in caso di:

a) estinzione, per qualsiasi causa;

b) apertura di procedure di liquidazione;

c) fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

11.4) I Fondatori Promotori, i Fondatori, i Partecipanti ed i Sostenitori della Fondazione possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione dandone comunicazione scritta al Consiglio di Gestione, fermo restando il dovere degli stessi di adempiere le obbligazioni fino a quel momento assunte nei confronti della Fondazione.

 

Art. 12 Organi

12.1) Sono organi della Fondazione:

i) il Consiglio di Indirizzo;

ii) il Consiglio di Gestione;

iii) il Presidente ed il Vicepresidente;

iv) la Consulta plenaria;

v) l’Organo di Controllo;

vi) il Collegio dei probiviri.

12.2) Ad eccezione del solo Organo di Controllo quale Revisore dei conti, tutte le altre cariche in seno agli organi della Fondazione (Presidente, Vicepresidente, membri del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione, Probiviri, ) sono totalmente gratuite, salvo il diritto al rimborso delle ragionevoli spese effettivamente sostenute nell’espletamento del proprio incarico, purché debitamente documentate.

 

Art. 13 Il Consiglio di Indirizzo

13.1) Il Consiglio di Indirizzo è composto da 15 (quindici) membri, di cui:

i) 7 (sette) membri scelti da, ed eletti tra i soli Fondatori Promotori (per i primi 8 anni successivi alla costituzione della Fondazione; a partire dal nono anno, i 7 membri in questione verranno scelti tra e nominati congiuntamente da Fondatori Promotori e Fondatori);

ii) 4 (quattro) membri scelti congiuntamente dai Fondatori Promotori e dai Fondatori ed eletti tra tali categorie di membri;

iii) il Tribuno in carica;

iv) 1 (uno) membro nominato dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Padova in carica al momento dell’elezione del Consiglio di Indirizzo;

v) 1 (uno) membro nominato dal Sindaco di Padova in carica al momento dell’elezione del Consiglio di Indirizzo;

vi) 1 (uno) rappresentante dei Partecipanti eletto dalla Consulta Plenaria

13.2) Il Consiglio di Indirizzo determina, in conformità agli scopi statutari, gli obiettivi programmatici e le strategie della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

13.3) Sono inoltre riservate al Consiglio di Indirizzo le deliberazioni in materia di:

i) fissazione delle linee generali dell’attività della Fondazione e dei relativi obiettivi e programmi, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4;

ii) approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo predisposti dal Consiglio di Gestione;

iii) fissazione della misura minima di contribuzione richiesta per la nomina a Partecipante e Sostenitore ai sensi degli artt. 10.3 e 4;

iv) eventuale istituzione e determinazione di un contributo annuo dovuto dai Fondatori Promotori, Fondatori e/o Partecipanti al fondo di gestione quale condizione per la conservazione delle rispettive qualifiche;

v) nomina del Presidente e del Vicepresidente della Fondazione, nonché degli altri membri del Consiglio di Gestione, scegliendoli tra i Fondatori Promotori (e, a far data dal nono anno successivo alla costituzione della Fondazione, anche tra i Fondatori);

vi) revoca dei membri del Consiglio di Gestione;

vii) nomina del Revisore dei conti e dei membri del Collegio dei probiviri;

viii) modifiche statutarie;

ix) scioglimento della Fondazione e devoluzione del relativo patrimonio;

x) accettazione di eredità, legati e donazioni di valore superiore ad Euro 20.000 (ventimila), nonché acquisto e/o alienazione di beni mobili di valore superiore ad Euro 5.000 (cinquemila) e di beni immobili.

13.4) Salvo revoca, decadenza o dimissioni, i membri del Consiglio di Indirizzo durano in carica per un periodo di quattro esercizi e sono rieleggibili. In parziale deroga di quanto precede, ciascun Tribuno resterà in carica in seno al Consiglio di Indirizzo per il solo periodo di durata del suo mandato, dalle ore 12:00 dell’8 febbraio in cui è eletto alle ore 11:59 dell’8 febbraio dell’anno successivo, e verrà automaticamente sostituito in seno al Consiglio di Indirizzo dal suo successore, non appena questi venga proclamato.

Se viene a mancare la maggioranza dei membri, l’intero Consiglio di Indirizzo s’intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente Statuto.

13.5) Il membro del Consiglio di Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, il membro decaduto o vacante viene sostituito, per cooptazione da parte del Consiglio di Indirizzo, da un nuovo consigliere (che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Indirizzo) nominato – per quanto possibile – nel rispetto dei criteri di cui all’art. 13.1.

 

Art. 14 Convocazione e Quorum del Consiglio di Indirizzo

14.1) Il Consiglio di Indirizzo si riunisce ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario, di propria iniziativa, o su richiesta di almeno 5 (cinque) dei suoi membri.

14.2) La convocazione del Consiglio di Indirizzo deve essere fatta con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza motivata, con almeno 3 (tre) giorni di preavviso. In caso di inerzia del Presidente, provvede alla convocazione il Vicepresidente o, in via ulteriormente subordinata, il Revisore dei conti. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari, purché vengano adottati mezzi idonei all’informazione di tutti i membri, tra i quali email, SMS e Whatsapp.

14.3) L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa.

14.4) Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In caso di assenza anche del Vicepresidente, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai Fondatori Promotori e dai Fondatori.

14.5) Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio e dal segretario.

14.6) Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza di 4/5 (quattro quinti) dei suoi membri. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di almeno 3/5 (tre quinti) dei consiglieri. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.

14.7) È ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

14.8) Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, il Consiglio di Indirizzo delibera a maggioranza dei membri presenti.

14.9) In parziale deroga di quanto precede, per l’approvazione delle deliberazioni di cui ai punti (iv), (vi) (viii) e (ix) dell’art. 13.3, sono richiesti un quorum costitutivo dei 4/5 (quattro quinti) dei membri in carica del Consiglio di Indirizzo ed un quorum deliberativo pari ai 2/3 (due terzi) dei membri in carica del Consiglio di Indirizzo.

 

Art. 15 Consiglio di Gestione

15.1) La Fondazione è gestita ed amministrata da un Consiglio di Gestione composto da 5 (cinque) membri, tra cui il Presidente ed il Vicepresidente della Fondazione ed altri 3 consiglieri nominati dal Consiglio di Indirizzo e scelti tra i Fondatori Promotori della Fondazione (e, a partire dal nono anno successivo alla costituzione della Fondazione, anche tra i Fondatori non Promotori).

15.2) La veste di membro del Consiglio di Indirizzo non è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione.

15.3) Salvo revoca, decadenza o dimissioni, i membri del Consiglio di Gestione restano in carica per un periodo di quattro esercizi e sono rieleggibili.

Se viene a mancare la maggioranza dei membri, l’intero Consiglio di Gestione s’intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente Statuto.

15.4) Il membro del Consiglio di Gestione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso e, previa comunicazione della intervenuta decadenza al Consiglio di Indirizzo, sostituito con delibera di quest’ultimo.

15.5) I membri del Consiglio di Gestione possono essere revocati, anche prima della scadenza del mandato, da parte del Consiglio di Indirizzo, con le maggioranze previste all’art. 14.9.

15.6) Il Consiglio di Gestione si riunisce previa convocazione da parte del Presidente della Fondazione (o, in subordine, da parte del Vicepresidente) di propria iniziativa o su richiesta di almeno 2 (due) dei suoi membri, con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza motivata, con 3 (tre) giorni di preavviso.

15.7) Per le convocazioni non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all’informazione di tutti i membri, tra i quali email, SMS e Whatsapp. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora.

15.8) Le riunioni del Consiglio di Gestione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In caso di assenza anche del Vicepresidente, la riunione è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

15.9) È ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

15.10) Delle riunioni del Consiglio di Gestione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio e dal segretario.

15.11) Il Consiglio di Gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente (o di chi presiede il Consiglio).

15.12) Il Consiglio di Gestione persegue le finalità e gli scopi della Fondazione e provvede alla gestione della Fondazione stessa con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell’ambito dei piani di indirizzo, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Indirizzo.

15.13) Al Consiglio di Gestione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, con la sola esclusione di quelli attribuiti dalla legge o dal presente Statuto ad altri organi della Fondazione; per una migliore efficacia della gestione, il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

15.14) In particolare, impregiudicato quanto stabilito all’art. 13.3, il Consiglio di Gestione è competente a decidere in merito a tutti gli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi, tra cui:

a) esprimere pareri sulle linee strategiche generali dell’attività della Fondazione, nell’ambito degli scopi e della attività di cui agli artt. 3 e 4 del presente Statuto;

b) predisporre gli obiettivi, i programmi ed i risultati della gestione della Fondazione da presentare all’approvazione del Consiglio di Indirizzo;

c) organizzare le attività operative della Fondazione, in conformità con le linee strategiche ed i limiti di bilancio di previsione approvati dal Consiglio di Indirizzo;

d) ratificare la nomina dei Fondatori Promotori, Fondatori, Partecipanti e Sostenitori, ai sensi del presente Statuto;

e) determinare il compenso del Collegio dei Revisori Legali;

f) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi di valore inferiore ad Euro 20.000 (ventimila), nonché all'acquisto di beni mobili di valore inferiore ad Euro 5.000 (cinquemila);

g) predisporre e sottoporre per l’approvazione al Consiglio di Indirizzo, nei termini di cui all’art. 8, la proposta di bilancio di previsione e la proposta di bilancio consuntivo;

h) deliberare la partecipazione ad enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o complementari a quelli della Fondazione medesima;

i) svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto;

j) riferire al Consiglio di Indirizzo, con periodicità almeno semestrale, sul generale andamento della gestione della Fondazione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Fondazione;

k) istituire gruppi e comitati di lavoro, disciplinandone i relativi regolamenti interni, coinvolgendo membri della Fondazione per l’esecuzione di specifiche attività o progetti nell’ambito degli scopi e delle finalità della Fondazione.

 

Art. 16 Presidente e Vicepresidente

16.1 Presidente

16.1.1) Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, dura in carica per quattro esercizi ed è rieleggibile. Egli è al contempo Presidente della Fondazione, del Consiglio di Gestione, del Consiglio di Indirizzo e della Consulta plenaria.

Il Presidente:

  1. i) cura le relazioni con enti, istituzioni, organi di stampa ed informazione, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
  2. ii) esercita la rappresentanza istituzionale della Fondazione e la funzione di sintesi e raccordo tra i diversi organi della Fondazione;
  3. iii) cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Indirizzo;
  4. iv) firma gli atti e quanto altro occorra in nome e per conto della Fondazione;
  5. v) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l’osservanza delle regole dello Statuto e ne promuove eventuali revisioni, ove ritenute necessarie;
  6. vi) adotta, in caso di motivata necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Gestione e li sottopone alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione successiva all’adozione dei citati atti, da tenersi in ogni caso entro e non oltre i successivi 10 (dieci) giorni.

16.1.2) Il Presidente è eletto dal Consiglio di Indirizzo tra i Fondatori Promotori della Fondazione (e, a partire dal nono anno successivo alla costituzione della Fondazione, anche tra i Fondatori non Promotori) che siano Principi o Senatori del Bo.

16.1.3) Il Presidente convoca, almeno una volta all’anno, quale momento istituzionale di confronto ed analisi dell’attività della Fondazione, la Consulta plenaria di cui all’art. 17, aperta a tutti i Fondatori Promotori, i Fondatori ed i Partecipanti della Fondazione.

16.2) Vicepresidente

16.2.1) In caso di assenza o impedimento del Presidente, come in caso di dimissioni o decadenza dello stesso, tutte le funzioni del Presidente saranno assunte dal Vice Presidente, con i medesimi poteri statutariamente spettanti al Presidente, fino alla nomina del nuovo Presidente.

16.2.2) Al pari del Presidente, anche il Vicepresidente è eletto dal Consiglio di Indirizzo tra i Fondatori Promotori della Fondazione (e, a partire dal nono anno successivo alla costituzione della Fondazione, anche tra i Fondatori non Promotori), dura in carica per quattro esercizi ed è rieleggibile.

 

Art. 17 La Consulta Plenaria

17.1) La Consulta Plenaria è composta da tutti i Fondatori Promotori, i Fondatori ed i Partecipanti alla Fondazione ed è presieduta dal Presidente della Fondazione.

17.2) La Consulta Plenaria viene convocata dal Presidente della Fondazione almeno 1 (una) volta all’anno e almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza di ciascun mandato del Consiglio di Indirizzo, mediante affissione di apposito annuncio all’esterno della sede della Fondazione, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni.

Non sono richiesti quorum particolari per la validità della sua costituzione.

17.3) Della convocazione della Consulta Plenaria viene altresì data comunicazione a tutti i Fondatori Promotori ed i Fondatori, a cura del Presidente della Fondazione, a mezzo email, SMS e/o Whatsapp, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni.

17.4) La Consulta Plenaria ha funzioni meramente consultive e formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione. Alla stessa viene illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Indirizzo, con indicazione dell’impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria.

17.5) Ogni qualvolta, in occasione della Consulta Plenaria, si debba procedere anche al rinnovo degli Organi della Fondazione, l’avviso di convocazione della stessa – oltre che ai Fondatori Promotori ed ai Fondatori dovrà essere trasmesso a cura del Presidente della Fondazione, e con il medesimo preavviso sopra stabilito, anche al Magnifico Rettore dell’Università di Padova ed al Sindaco di Padova, affinché possano in quella sede procedere a designare i rispettivi rappresentanti in seno al Consiglio di Indirizzo, ai sensi dell’art. 13.1 (iv) e (v).

La comunicazione ai Partecipanti si intende invece validamente effettuata con l’affissione dell’avviso di convocazione ai sensi dell’art. 17.2.

Ogni qualvolta, in occasione della Consulta Plenaria, si debba procedere anche al rinnovo degli organi della Fondazione:

i) i Fondatori Promotori ed i Fondatori provvedono a designare, a maggioranza semplice, i rispettivi rappresentanti in seno al Consiglio di Indirizzo ai sensi dell’art 13.1 (i) e (ii).

Ai fini della nomina dei membri del Consiglio di Indirizzo, ciascun Fondatore Promotore e/o Fondatore potrà essere portatore al massimo di 10 (dieci) deleghe rilasciate per iscritto in suo favore da altri Fondatori Promotori e/o Fondatori.

ii) Il Magnifico Rettore dell’Università di Padova ed il Sindaco di Padova, direttamente o tramite loro delegati, designano i rispettivi rappresentanti in seno al Consiglio di Indirizzo, ai sensi dell’art. 13.1 (iii).

iii) La Consulta Plenaria elegge, a maggioranza semplice dei presenti, tra i Partecipanti che la compongono, il membro del Consiglio di Indirizzo rappresentante dei Partecipanti, ai sensi dell’art. 13.1 (vi).

Qualora, per qualsiasi motivo, il Magnifico Rettore dell’Università di Padova e/o il Sindaco di Padova omettano di nominare i rispettivi rappresentanti in seno al Consiglio di Indirizzo ai sensi del punto (ii) che precede, il relativo posto in Consiglio di Indirizzo verrà occupato da consiglieri scelti tra (e nominati da) i Fondatori Promotori (per i primi 8 anni successivi alla costituzione della Fondazione) e, a partire dal nono anno, scelti tra (e nominati da) i Fondatori Promotori e Fondatori congiuntamente.

Lo stesso vale per il rappresentante dei Partecipanti di cui al punto (iii) che precede, nell’ipotesi in cui la Consulta Plenaria non proceda, per qualunque motivo, alla relativa nomina.

 

Art. 18 Il revisore dei conti

18.1) Il revisore dei conti, con funzioni di organo di controllo (ed il suo supplente) è nominato dal Consiglio di Indirizzo e scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

18.2) Il Revisore dei conti è organo di controllo, consultivo contabile della Fondazione, vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione, nonché sulla gestione finanziaria della stessa, esercita il controllo contabile ed accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni, effettua verifiche di cassa ed è investito di tutti i compiti, i poteri e le responsabilità di cui al D.Lgs. 39/2010.

18.3) Il Revisore può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Gestione, del Consiglio di Indirizzo e della Consulta plenaria, alle quali deve essere invitato.

18.4) Dura in carica fino alla revoca. La retribuzione del Revisore è approvata dal Consiglio di Indirizzo all’atto della nomina, in ogni caso entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, il Revisore decada dall’incarico, subentra nell’incarico il Revisore supplente, fino alla nomina del nuovo Revisore.

Art. 19 Il Collegio dei Probiviri

19.1) Il Collegio dei Probiviri è composto di 3 membri, scelti tra i Principi ed i Senatori del Bo e nominati dai soli Fondatori Promotori per i primi 4 (quattro) anni dalla costituzione della Fondazione e da Fondatori Promotori e Fondatori insieme, a far data dal 5° (quinto) anno successivo alla costituzione della Fondazione

I Probiviri restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili.[1]

Qualora uno dei Provibiri cessi per qualsiasi ragione dalla propria carica, sarà sostituito dal successivo in ordine di voti ottenuti alla precedente Consulta Plenaria. Il sostituto resterà in carica per il tempo residuo allo scadere del quadriennio.[2]

19.2) Il Collegio dei Probiviri:

i) partecipa – integrando il Consiglio di Gestione – alle delibere di esclusione di Fondatori Promotori e Fondatori ai sensi dell’art. 11.1;

ii) tenta di comporre amichevolmente eventuali controversie tra membri della Fondazione, o tra questi ultimi e la Fondazione, ai sensi dell’art. 20;

iii) sottopone all’attenzione del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione eventuali questioni ritenute rilevanti circa la possibile sussistenza di motivi di esclusione e/o indegnità di un membro della Fondazione, ovvero altre gravi questioni suscettibili di incidere in maniera significativa sulla immagine e/o sul corretto funzionamento della Fondazione.

 

Art. 20 Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità, l’interpretazione o l’esecuzione del presente Statuto e/o dei provvedimenti e/o deliberazioni e/o regolamenti interni della Fondazione, e/o tra membri della Fondazione in relazione a questioni alla stessa attinenti, ove non risolta amichevolmente tra le parti con la mediazione del Collegio dei Probiviri (da esperirsi a pena di improcedibilità della causa), spetterà alla competenza esclusiva del Tribunale di Padova.

 

Art. 21 Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio di Indirizzo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti del Consiglio di Indirizzo.

 

Art. 22 Modifica dello Statuto

Gli scopi della Fondazione indicati agli artt. 3 e 4 non sono in alcun modo modificabili.

Le modifiche statutarie sono approvate con delibera del Consiglio di Indirizzo, approvata con le maggioranze qualificate stabilite dall’art. 14.9.

 

Art. 23 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

[1] [MM] La modifica è necessaria, in quanto i probiviri non vengono nominati dal CDI ma eletti.

[2] [MM] La modifica è necessaria, non era stato previsto un meccanismo di sostituzione dei probiviri e quello presentato è rispettoso delle decisione della Consulta Plenaria.

 

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